““… abbracciare gli scopi più disparati,
nell’unico intento di piegare la conoscenza del passato
a quella del presente ai medesimi fini,
senza proporsi i quali ogni indagine
ed ogni fatica sarebbe infruttuosa o quasi incredibile.”
Giovanni Crocioni 1924, discorso inaugurale
Lo Statuto dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti approvato all’Assemblea Straordinaria il 5 maggio 2015
L’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti – Istituto Culturale Europeo, ha sede in Ancona.
Eretta in Ente Morale con la denominazione di Istituto Marchigiano di Scienze, Lettere ed Arti con R.D. 1-5-1925, n. 780. Non ha scopi di lucro e persegue i seguenti fini:
incrementare il progresso e la diffusione della cultura nei settori delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché delle loro applicazioni anche promuovendo iniziative per studi e ricerche;
svolgere ogni utile attività per la conoscenza, lo studio e la tutela dei beni culturali e ambientali della regione marchigiana anche in ambito europeo;
far conoscere e valorizzare gli studiosi delle Marche, di altre regioni italiane e di paesi stranieri, che si siano particolarmente distinti nei settori in cui opera l’Accademia;
collaborare con lo Stato, con l’Ente regione, con gli altri Enti territoriali, con le Università marchigiane, nazionali, straniere, con la Comunità Europea, con altri enti, uffici, associazioni scientifiche e culturali per adottare iniziative atte al raggiungimento dei fini statutari.
Si compone di tre classi:
– Classe I: scienze matematiche, fisiche, naturali e loro applicazioni;
– Classe II: lettere, storia e filosofia, scienze sociali, umane, giuridiche ed economiche;
– Classe III: arti, architettura, archeologia, pittura e scultura, musica, teatro ed arti visive.
Ciascuna Classe comprende: soci d’onore, soci emeriti, soci effettivi, soci corrispondenti, soci stranieri.
La Classe I comprende n. 50 soci effettivi, n. 70 soci corrispondenti e n. 10 soci stranieri.
La Classe II comprende n. 50 soci effettivi, n. 70 soci corrispondenti e n. 10 soci stranieri.
La Classe III comprende n. 50 soci effettivi, n. 70 soci corrispondenti e n. 10 soci stranieri.
I soci effettivi sono di massima scelti tra i soci corrispondenti per riconosciuti meriti acquisiti nell’ambito della cultura.
Debbono essere nati nelle Marche o debbono risiedervi da almeno un triennio o debbono avere svolto una apprezzabile opera a favore delle Marche.
Alla qualifica di Socio effettivo possono accedere, previa delibera del Consiglio di Presidenza, di cui all’art. 11, anche persone giuridiche sia pubbliche che private, rappresentate da un loro delegato nominato dall’Ente medesimo ed entrano a far parte della Classe seconda di cui all’art. 2. A detti Enti competono pari diritti e doveri nell’ambito dell’Assemblea dei Soci così come delineati dall’Art. 17 e dagli Articoli 5-6-9 del Regolamento.
I Soci Effettivi e Corrispondenti sono tenuti al versamento di un contributo annuo che potrà variare in ragione delle esigenze operative dell’Accademia. L’entità del contributo viene determinata annualmente dal Consiglio di Presidenza e ratificata dall’Assemblea.
I Soci che per un anno non abbiano corrisposto il contributo suddetto decadono dalla qualifica di Socio.
I soci corrispondenti che per un biennio, senza giustificato motivo, non abbiano preso parte in alcun modo alla attività dell’Accademia sono considerati dimissionari ed il posto da essi occupato si renderà vacante.
I soci d’onore sono scelti dall’Assemblea dei soci effettivi tra le personalità che abbiano contribuito con opere ed attività, generalmente riconosciute, al progresso della regione marchigiana nel campo degli studi, delle arti, dell’economia, delle pubbliche amministrazioni.
I soci d’onore possono essere scelti anche tra quelli effettivi, conservando tutti i diritti di questi ultimi.
Il Socio effettivo che, per motivi di salute, per età o per particolari impedimenti, non possa più partecipare alle adunanze ed ai lavori dell’Accademia, può dall’Assemblea dei soci effettivi essere trasferito alla categoria dei soci emeriti, conservando tutti gli onori del grado. Il posto occupato dal Socio già effettivo è reso vacante.
I soci stranieri sono scelti dall’Assemblea dei soci effettivi tra coloro che abbiano contribuito allo sviluppo delle finalità dell’Accademia.
L’Accademia ha un Consiglio di presidenza di undici membri, scelti tra i soci effettivi, composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, uno per ciascuna classe, dal Segretario, dal Vice Segretario, dall’Amministratore, dal Vice Amministratore e da tre Consiglieri. Il Presidente indica tra i Vice Presidenti quello che assume le funzioni vicarie. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Presidenza vengono eletti dall’Assemblea dei soci effettivi.
Tutte le cariche sopra indicate, esclusa quella del Presidente, verranno assegnate, per votazione, dal Consiglio di Presidenza. Le cariche hanno la durata di tre anni. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
L’Accademia ha altresì un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci effettivi su proposta del Consiglio di Presidenza. I revisori durano in carica 3 anni e possono essere confermati.
Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Gli eletti a tutte le altre cariche sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Presidenza debbono risiedere nelle Marche e se si trasferiscono in altra regione, decadono dall’incarico.
Il Presidente rappresenta l’Accademia, convoca e presiede le adunanze dell’Accademia e del Consiglio. Quando sia impedito è sostituito dal Vice Presidente Vicario, o in mancanza di questi dal più anziano di età tra gli altri due Vice-Presidenti.
Il Collegio dei Revisori controlla il servizio di cassa e bancario, verifica l’esistenza delle attività mobiliari dell’Accademia, la regolarità dei pagamenti, degli incassi e dei residui e le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Il Consiglio di Presidenza cura l’amministrazione dell’Accademia e delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, presentando l’uno e l’altro con propria relazione all’approvazione dell’Assemblea dei soci effettivi. Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia espressamente riservato all’Assemblea dei soci effettivi. Il Consiglio coadiuva il Presidente in tutto quanto si attiene al governo dell’Accademia. Il Consiglio attribuisce ad un socio effettivo l’ufficio di Conservatore della Biblioteca.
Le nomine del Presidente e del Consiglio di Presidenza sono di esclusiva competenza dell’Assemblea dei soci effettivi. Le nomine del Presidente e dei nuovi soci effettivi sono subordinate al benestare del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. I soci d’onore sono eletti dall’Assemblea dei soci effettivi nella seduta recante le proposte di nomina pervenute alla Presidenza. L’elezione viene dal Presidente comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Tutte le suddette nomine avvengono a norma dell’Art. 20.
L’Assemblea dei soci effettivi si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno: entro il mese di Aprile per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di Novembre per l’approvazione del Bilancio preventivo dell’anno successivo. La convocazione è effettuata per posta elettronica, tranne per i Soci che facciano specifica richiesta di convocazione in cartaceo, e va effettuata almeno dieci giorni prima della seduta. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che sia giudicato necessario dal Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
In ogni caso è ammessa la rappresentanza, per delega, con il limite di due deleghe nominative per ogni socio. Per le delibere relative alle modifiche dello Statuto occorre la presenza anche per delega di almeno i tre quarti ed in seconda convocazione della metà più uno dei soci effettivi, anche per delega. In questo caso la delega sarà valida a condizione che il testo della modifica votata sia stato reso noto ai soci contestualmente all’ordine del giorno. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei soci votanti non tenendosi conto degli astenuti.
Entro il primo trimestre dell’anno il Presidente dà notizia dei posti vacanti sia di soci effettivi che di corrispondenti e stranieri.
I soci effettivi possono segnalare dei nominativi per procedere alla copertura dei posti vacanti.
Al Consiglio di Presidenza compete di proporre alla Assemblea la nomina dei soci effettivi, corrispondenti e stranieri e l’Assemblea provvederà con votazione segreta ed a maggioranza dei presenti, risultando eletti, in caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili, coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
L’elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza avviene per votazione segreta ed a maggioranza assoluta di tutti i soci effettivi. Il Consiglio di Presidenza uscente può presentare sue proposte. Ove non si pervenga a tale maggioranza, verrà ripetuta anche immediatamente la votazione e l’elezione avverrà a maggioranza assoluta dei soci effettivi votanti anche per delega scritta. Ove necessario si procederà ad ulteriore votazione anche immediatamente, e risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti purché questo rappresenti almeno un terzo dei votanti.
L’Accademia tiene adunanze ordinarie e straordinarie destinate alla presentazione di letture e comunicazioni scientifiche e a discussioni o relazioni riguardanti argomenti di particolare interesse. Nelle adunanze attende anche alla trattazione dei propri affari. Le adunanze ordinarie avvengono in regola a non meno di due mesi di intervallo l’una dall’altra. Le straordinarie sono indette dal Presidente, quando se ne manifesti il bisogno, o siano richieste da almeno un decimo dei soci effettivi.
Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle adunanze dovranno contenere indagini originali ed essere inedite.
L’Accademia tiene ogni anno una adunanza solenne, con la relazione del Presidente ed il discorso di un socio effettivo o di una personalità di chiara fama. Nella stessa adunanza possono essere distribuiti i premi aggiudicati nei vari concorsi.
Le pubblicazioni ordinarie dell’Accademia consistono nella raccolta delle Memorie. Nelle Memorie saranno riportate anche le relazioni annuali del Presidente, previste dall’Art. 23.
L’inserzione di scritti nella serie delle Memorie è deliberata da un Comitato di redazione costituito dai tre Vice Presidenti. Tale Comitato ha il compito di curare le pubblicazioni dell’Accademia. Pubblicazioni speciali e straordinarie possono essere iniziate ed assunte dall’Accademia o farsi sotto i suoi auspici, sentito il Comitato suddetto.
Nelle pubblicazioni dell’Accademia potranno trovare posto anche lavori, comunicazioni e note di persone non appartenenti alla Accademia purché siano presentati da un socio effettivo o da un Socio corrispondente ed approvati dal Comitato di Redazione.
Ciascun autore conserva la proprietà letteraria degli scritti inseriti nelle pubblicazioni dell’Accademia ed ha la responsabilità delle opinioni espresse in essi.
L’Accademia, di propria iniziativa o quando ne sia eventualmente richiesta dagli enti di cui alla lett. d) art. 1 può discutere questioni riguardanti le scienze, le lettere, le arti ed argomenti di interesse pubblico, esprimendo su di esse il proprio giudizio o può promuovere su temi specifici convegni, seminari, corsi di alta formazione e di specializzazione, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca ed Enti culturali riconosciuti.
L’Accademia gestisce fondazioni ad essa affidate e ne conferisce i premi per mezzo di concorsi da essa indetti e giudicati.
Le commissioni per l’aggiudicazione di premi e per la formulazione di ogni altro giudizio sono nominate dal Consiglio di Presidenza e la loro costituzione deve essere portata a conoscenza dei soci.
Le relazioni delle commissioni giudicatrici e le loro proposte sono preventivamente comunicate al Consiglio di Presidenza.
Tutte le entrate dell’Accademia sono depositate a interesse presso un Istituto di Credito di notoria solidità. Gli ordini di pagamento e di incasso devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmati dal socio Amministratore, o dal suo Vice, o da un suo delegato. Dell’osservanza di queste disposizioni è responsabile il Presidente.
L’Accademia non distribuisce, né in modo diretto né in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS con le stesse finalità statutarie.
L’Accademia si impegna ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell’Ente per qualunque causa il patrimonio dell’Accademia viene devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità
Un regolamento, con le norme per l’applicazione di questo Statuto e con le opportune norme transitorie, sarà proposto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all’approvazione dei soci effettivi, secondo il disposto di cui all’art. 17, riguardante le modifiche dello Statuto stesso.
Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto valgono le norme di carattere generale riguardanti gli Enti morali.