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Regolamento per l’applicazione dello Statuto dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti – Istituto Culturale Europeo. Approvato dall’Assemblea Straordinaria il 5 maggio 2015

CAP. I
Attribuzioni dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti – Istituto Culturale Europeo

L’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti – Istituto Culturale Europeo, più avanti semplicemente denominata Accademia, per la sua natura giuridica, per l’autonomia di cui gode e per le sue attribuzioni di carattere essenzialmente culturale e promozionale, non svolgendo alcuna attività commerciale o speculativa e non perseguendo scopi di lucro, in riferimento anche all’articolo 1 dello Statuto, deve considerarsi a tutti gli effetti Ente morale autonomo non economico.

La sede dell’Accademia, ubicata presso la Facoltà di Economia della UNIVPM e concessa per convenzione dall’Ateneo, è destinata unicamente agli scopi istituzionali.

Le donazioni, i legati, i lasciti che possono pervenire all’Accademia a qualunque titolo e ragione, andranno a costituire il patrimonio dell’Accademia stessa, previa apposita deliberazione di accettazione dell’Assemblea dei soci effettivi.

L’Accademia si impegna ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAP. II
Le Classi

L’Accademia si compone di tre Classi, ciascuna delle quali comprende soci d’onore, soci emeriti, soci effettivi, soci corrispondenti e soci stranieri, distinti secondo l’attività professionale ed in numero limitato, in conformità degli articoli 3-4-5-6 dello Statuto.

Il numero dei soci d’onore ed emeriti di ogni Classe è aperto e non soggetto ad alcun limite.

I soci delle varie Classi e categorie, per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei propri componenti, si riuniscono congiuntamente almeno una volta all’anno per:

discutere le materie che vengono loro proposte dal Presidente della Accademia;

avanzare le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza, da sottoporre all’esame del Consiglio di Presidenza;

compiere, su richiesta formale del Presidente dell’Accademia o su proposta di singoli soci o di gruppi, indagini, studi e ricerche, e organizzare corsi di formazione e di specializzazione anche in collaborazione con altri Enti di ricerca, Istituti universitari ed Enti culturali riconosciuti, riferendone al Presidente stesso.

CAP. III
I soci

Per diventare Socio dell’Accademia, il candidato deve presentare domanda indirizzata al Presidente dell’Accademia, corredata da curriculum vitae e di lavoro e da qualunque altro atto valido ad illustrare l’operato del candidato. Nella domanda, il candidato può fare riferimento ad un socio effettivo dell’Accademia che, in tal caso, può agire da referente e presentatore del candidato stesso. La richiesta viene portata al vaglio del Consiglio di Presidenza e la decisione viene sottoposta alla ratifica dell’Assemblea. La decisione di questa è insindacabile. Il Presidente dell’Accademia comunicherà l’esito della decisione al candidato richiedente.

La nomina a socio dell ‘Accademia è gratuita.

I soci effettivi e corrispondenti, a seguito delle necessità finanziarie che emergessero in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, possono essere invitati a versare un contributo straordinario a favore delle attività editoriali nella misura che, su proposta del Consiglio di Presidenza, sarà determinata dall’Assemblea dei soci effettivi. Il versamento di tale contributo per l’editoria una volta approvato dal Consiglio di Presidenza e ratificato dall’Assemblea è obbligatorio.

Ad integrazione di quanto disposto dagli artt. 7 (comma II) e 9 dello Statuto, qualora sussistano od intervengano particolari motivi di incompatibilità di un socio con l’appartenenza all’Accademia, il Consiglio di Presidenza propone all’Assemblea dei soci effettivi la sua sospensione o decadenza.

CAP. IV
Il Presidente

Il Presidente dell’Accademia, nell’ambito delle funzioni indicate negli artt. 13 e 18 dello Statuto; stabilisce, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea dei soci effettivi ed assume le opportune iniziative per il regolare funzionamento degli Organi presieduti. Egli è coadiuvato nell’espletamento delle sue funzioni dai Vice Presidenti. In caso di assenza, di impedimento o per sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente Vicario.

In riferimento al primo comma dell’art. 12 dello Statuto la decorrenza del triennio della durata in carica del Presidente ha inizio dalla data di ricezione del decreto di nomina del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali. Nel frattempo vengono prorogate le funzioni di tutte le precedenti cariche.

CAP. V
Il Consiglio di Presidenza

Al Consiglio di Presidenza, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dagli artt. 15 e 19 dello Statuto, competono in particolare le seguenti altre attribuzioni:

deliberare sulle spese che impegnino il bilancio dell’Accademia per più di un esercizio;

deliberare sull’assestamento del bilancio dell’Accademia, sullo storno dei fondi da capitolo a capitolo del bilancio stesso, nonché sui prelievi dal fondo di riserva;

stipulare contratti e convenzioni con ditte, fornitori ed altri contraenti;

acquistare, alienare, permutare beni mobili; provvedere ad opere di riparazione, adattamento, ristrutturazione dei beni dell’Accademia, nonché provvedere alle forniture occorrenti per la gestione ordinaria;

deliberare la costituzione di Commissioni e Comitati tecnici e nominare i componenti;

deliberare l’assunzione del personale, determinarne il trattamento giuridico ed economico, nonché procedere all’occorrenza al licenziamento, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese e quando ne facciano richiesta motivata almeno tre membri, mediante lettera raccomandata diretta al Presidente.

Le convocazioni del Consiglio di Presidenza avvengono con lettera di posta elettronica del Presidente, contenente l’ordine del giorno della riunione ed inviate almeno sette giorni prima della riunione stessa. Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza deve essere presente la maggioranza dei membri aventi diritto.

In tutte le votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora si abbia parità di voti, la proposta non è approvata.

Gli incarichi che il Consiglio di Presidenza può delegare ai singoli componenti possono comportare il rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate.

I verbali del Consiglio di Presidenza, in caso di assenza o di impedimento del Segretario, sono redatti e sottoscritti dal Vice Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare, su esplicito invito del Presidente dell’Accademia, con voto consultivo, i soci effettivi particolarmente interessati agli argomenti all’ordine del giorno.

CAP. VI
L’Assemblea dei soci effettivi

Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci effettivi nell’ambito di quanto disposto negli artt. 16, 17 e 18 dello Statuto, anche le seguenti attribuzioni:

deliberare sui regolamenti interni;

deliberare sulla costituzione di gestioni e servizi speciali e la partecipazione ad essi;

deliberare sull’acquisto e sull’alienazione dei beni immobili;

deliberare sull’accensione di mutui ed ipoteche attivi e passivi;

deliberare sull’adesione ad Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti e sull’eventuale relativo recesso;

promuovere iniziative, esprimere pareri e formulare voti su questioni specifiche o di carattere generale, che vengono ad essa sottoposte dagli Enti di cui all’art. 1 dello Statuto.

La lettera di convocazione della Assemblea dei soci effettivi deve contenere l’ordine del giorno della riunione ed essere inviata per posta elettronica al recapito di ogni singolo socio effettivo almeno 15 giorni prima della seduta. I Soci che ne facciano richiesta possono essere avvertiti con lettera cartacea. Le deleghe relative alla partecipazione all’Assemblea e al Consiglio possono essere presentate via fax o per posta elettronica con firma conforme a quella depositata.

La misura dell’eventuale compenso a favore dei componenti il Collegio dei Revisori è deliberata dall’Assemblea dei soci effettivi.

CAP. VII
Il Collegio dei Revisori

In caso di decesso, di dimissioni o di sostituzione per qualsiasi motivo del Presidente del Collegio dei Revisori, questi, nelle more del provvedimento di nomina del nuovo Presidente, è temporaneamente sostituito dal membro effettivo più anziano di età.

I membri del Collegio dei Revisori, su invito del Presidente dell’Accademia possono assistere al completo o singolarmente alle riunioni dell’Assemblea dei soci effettivi e del Consiglio di Presidenza con voto consultivo.

I verbali delle riunioni, delle verifiche e degli accertamenti dei Revisori, redatti e trascritti in apposito libro ai sensi di legge, debbono essere sottoscritti da tutti i membri presenti.

CAP. VIII
Il Segretario e il Vice Segretario

Il Segretario dell’Accademia, nominato ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto, è il capo del personale ed è direttamente responsabile dell’andamento e della funzionalità di tutti i servizi ed uffici.

Egli funge da Segretario dell’Assemblea dei soci effettivi e del Consiglio di Presidenza, delle cui deliberazioni e dei cui provvedimenti deve curare la perfetta e la integrale esecuzione.

Il Segretario, in caso di assenza o di impedimento o per sua delega, può essere sostituito a tutti gli effetti dal Vice Segretario, il quale è il suo più stretto coadiutore e collaboratore nell’assolvimento delle sue funzioni. Gli inviti alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Presidenza e la compilazione degli ordini del giorno delle singole sedute sono di stretta competenza della Presidenza o di chi ne fa le veci, ma il Segretario deve curarne la trascrizione e la trasmissione ai rispettivi componenti, impartendo all’uopo precise disposizioni al dipendente personale.

CAP. IX
L’Amministratore

L’Amministratore soprintende alla amministrazione ed alla contabilità dell’Accademia e predispone, d’intesa con il Presidente e con il Segretario, lo schema del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo, nonché delle relative relazioni illustrative, da presentare al Consiglio di Presidenza, per i provvedimenti di sua competenza.

Controlla le fatture presentate all’Accademia, sulle quali deve apporre il proprio visto per il pagamento, che avverrà previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza se di particolare rilevanza.

Cura le aggiudicazioni di lavori e forniture ed acquisti che potrà effettuare, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, mediante la licitazione e la trattativa privata, qualora il loro singolo importo non superi i cinquemila euro. Qualora l’importo sia superiore, il Consiglio di Presidenza effettuerà una scelta tra le modalità di aggiudicazione previste dalle vigenti disposizioni di legge per i pubblici appalti.

Egli vigila direttamente sull’amministrazione, svolgendo tutti i controlli ritenute necessari, di cui informa per iscritto il Presidente.

CAP. X
Il Conservatore della Biblioteca

Il Conservatore della Biblioteca, delegato dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 15 – ultimo comma – dello Statuto, soprintende alla organizzazione e all’aggiornamento della Biblioteca stessa, di intesa con il Segretario ed in collaborazione con il bibliotecario.

Egli suggerisce al Consiglio di Presidenza tutte quelle procedure e quegli altri provvedimenti ritenuti necessari per la migliore funzionalità e fruibilità della biblioteca: propone gli acquisti di libri, opere e pubblicazioni varie, nonché l’abbonamento a periodici e quotidiani, vigila sul buon andamento del servizio nei suoi molteplici aspetti, riferendone poi per scritto al Presidente dell’Accademia, collabora con il segretario o con eventuali persone designate dal Consiglio all’attività del Sito Web e servizi on line.

CAP. XI
Le elezioni alle cariche accademiche

Fermo restando quanto disposto dall’art. 20 dello Statuto, qualora la maggioranza assoluta di tutti i soci effettivi per la elezione alle cariche accademiche risulti dispari, la frazione di voto va valutata per intero e quindi arrotondata per eccesso.

Lo stesso criterio sarà logicamente adattato per le eventuali altre votazioni successive, se si rendessero necessarie.

CAP. XII
Comitato di Redazione

Il Comitato di Redazione, definito dall’art. 24 dello Statuto, delibera la pubblicazione degli scritti e delle opere attenendosi alle vigenti norme in materia.

CAP. XIII
Gestione Amministrativa

Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono i documenti amministrativi fondamentali dell’Accademia e debbono essere compilati secondo le norme vigenti in materia.

Il Bilancio preventivo, predisposto ed approvato nei modi e nei termini prescritti dall’art. 15 dello Statuto, deve essere trasmesso al Ministero per i Beni Culturali con lettera raccomandata e corredato da una relazione del Consiglio di Presidenza e dalle copie dei relativi allegati.

Le stesse modalità debbono essere seguite per la trasmissione, entro il prescritto termine, del Conto consuntivo, il quale è corredato anche da una relazione del Collegio dei Revisori.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di altra natura. Analogamente le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

CAP. XIX
Norme transitorie

Il presente regolamento, approvato secondo la normativa di cui all’art. 17 dello Statuto, è trasmesso, per conoscenza, al Ministero per i Beni Culturali e a tutti i soci dell’Accademia.

Per le eventuali modifiche del Regolamento stesso sarà seguita la medesima procedura prevista per la sua approvazione dall’art. 34 dello Statuto.